Grumo Nevano. Terreni villa comunale di via Mazzini, arriva sentenza TAR dopo il mancato pagamento ai proprietari: entro 90 giorni ripristinare i luoghi e restituire i terreni ai proprietari o quantificare il danno e pagare con provvedimento sanante. Danni erariali??

Era luglio del 2017 quando il consiglio comunale approvò un debito fuori bilancio per circa 1.500.000 di euro a seguito di una sentenza che attribuiva il risarcimento danni ai proprietari dei terreni espropriati da precedenti amministrazioni a partire dal 1989, 1997 per costruire l’attuale villa comunale di via Mazzini. A novembre dello stesso anno 2017 veniva sottoscritto un accordo transattivo tra Comune e 11 proprietari per la somma di 1.200.000 da pagare in 4 rate da 300.000 euro. Ebbene di queste 4 sono state versate soltanto due contravvenendo all’articolo 4 dell’accordo : “nel caso di mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata la presente transazione si intenderà risolta di diritto, avendo le parti convenuto che i termini di pagamento sono considerati essenziali”. Nel frattempo nel 2020 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell’ente con l’insediamento dell’Organo Straordinario di Liquidazione. Con la sentenza del TAR sez. 8 dell’11.07.2024, il Collegio si esprime:…“dagli atti di causa non risulta che l’amministrazione abbia mai emesso un provvedimento formale teso all’acquisizione al patrimonio comunale delle aree in questione; – il giudizio civile è iniziato e proseguito in vigenza del sistema dell’occupazione acquisitiva ossia in un contesto nel quale il privato, in caso di irreversibile trasformazione delle aree, aveva a disposizione solo una tutela risarcitoria; – l’atto di transazione, come evidenziato dai ricorrenti, recava all’art. 4 una clausola risolutiva espressa per cui in caso di mancato pagamento anche di una sola rata (condizione che si è verificata a causa della dichiarazione di dissesto finanziario dell’ente giusta delibera dell’11 maggio 2020) la transazione si sarebbe risolta di diritto. Nelle richiamate condizioni, anche al fine di dare certezza alla situazione giuridica determinatasi nel corso dei decenni (che ha visto pronunciarsi sia il giudice ordinario sia il giudice amministrativo) e, nella assenza di un provvedimento formale del Comune che ponga fine alla conclamata occupazione illegittima delle aree, va affermato l’obbligo dell’amministrazione di determinarsi in modo espresso sull’istanza dei ricorrenti…”Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 117 comma 2 c.p.a., ordina all’OSL, di adottare un provvedimento espresso sull’istanza ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, di cui in epigrafe, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla data di comunicazione. Adesso entro 90 giorni occorre decidere se restituire l’area, previa remissione in pristino o, adottare un provvedimento di acquisizione sanante, ossia quantificare il danno e pagare ai proprietari. EVENTUALI DANNI ERARIALI CHI LI PAGA??