Sentenza Cass. Sez. III n. 25925 del 11 settembre 2020 (CC 17 giu 2020)
Pres. Liberati Est. Macrì Ric. Morinelli
Il rilascio del permesso a costruire in variante ad un precedente permesso illegittimo non sana l’illegittimità di questo né legittima l’attività edilizia successivamente svolta, in quanto si tratta dello sviluppo dell’originaria attività illecita. Pertanto, anche le opere successivamente realizzate, volte a sanare le illegittimità riscontrate, devono considerarsi abusive.