GRUMO NEVANO. Il voto di scambio politico-mafioso, note sul 416 ter

Truccare le elezioni con il voto di scambio, raccogliendo consensi dalla mafia, in cambio di aiuti e favori, è uno dei comportamenti che più danneggia la democrazia, la concorrenza politica e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Da Sud a Nord molte indagini antimafia portano a galla comportamenti illeciti. Dai primi anni Novanta esiste una legge che permette di contrastare il voto di scambio politico -mafioso e ha subito molte modifiche, non sempre funzionali. Cosa è il voto di scambio politico-mafioso?

Il voto di scambio politico-mafioso è un reato previsto dall’articolo 416-ter del codice penale. È stato istituito per troncare i legami illeciti tra politica e criminalità organizzata. Punisce con la reclusione da 10 a 15 anni la persona che accetta la promessa di voti ottenuti attraverso l’intimidazione o la forza data dall’appartenenza a un gruppo criminale (le cosiddette “modalità mafiose”) oppure la promessa fatta da esponenti di associazioni mafiose. Questo patto può essere stretto in modo diretto oppure tramite intermediari.

Tutto deve avvenire in cambio “dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa”, è scritto nel codice penale. La stessa pena (10-15 anni) è prevista anche per chi promette e procaccia i voti, sempre per via diretta o tramite intermediari.

Fonte: https://lavialibera.it/it-schede-11-il_voto_di_scambio_politico_mafioso