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GRUMO NEVANO. Sicurezza ambientale, il TAR dà ragione al Comune: compete all’ANAS la rimozione dei rifiuti abbandonati sotto i piloni dell’Asse Mediano

La Polizia Municipale di Grumo Nevano guidata dalla Comandante Dott.ssa Maria Di Vicino informava l’Amministrazione Comunale di Grumo Nevano, di aver rinvenuto in Corso Garibaldi, località Cappelluccia, su un’area non delimitata, sottostante i piloni della ex SS 162 “Asse Mediano” e dell’approssimativa estensione di circa 250 mq, la presenza di rifiuti speciali e pericolosi abbandonati da ignoti nel corso del tempo, così da procedere, con verbale Prot. PM 674/2021, al sequestro penale dell’area in oggetto, configurandosi quest’ultima come una discarica abusiva e ritenendo integrati gli estremi della fattispecie di reato prevista dall’art. 256 c. 3 D. Lgs. 152/2006. Con relazione tecnica n. 12/MB/2021, Arpac, dopo aver eseguito un apposito sopralluogo, confermava la presenza nell’area in oggetto, senza alcuna sicurezza per la pubblica salute, di un notevole quantitativo di materiale da costruzione contenente amianto (codice E.E.R.17.06.05*) e guaine bituminose (codice E.E.R. 17.03.01*), classificabili come rifiuti speciali pericolosi. Il sindaco del Comune di Grumo Nevano Avv. Gaetano Di Bernardo,  intimava all’ANAS, nella “qualità di proprietario e/o gestore delle citate Strade Statali”, di provvedere, entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza, alla raccolta, trasporto e avvio a smaltimento del materiale da costruzione contenente amianto e miscele bituminose presenti nell’area sottoposta a sequestro nonché al ripristino dello stato dei luoghi. In particolare, l’ordine de quo era motivato in forza di quanto stabilito dall’art. 14, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 285/1992, secondo cui l’ANAS era tenuta alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze. Tale ordinanza è stata impugnata dall’ANAS al TAR che, con sentenza n. 01428 pubblicata il 2 marzo 2022, dava ragione al Comune di Grumo Nevano respingendo la richiesta di annullamento.  Questo uno stralcio della sentenza“….L’Anas S.p.a. è, infatti, senz’altro titolare di un diritto personale di godimento sulla strada dove sono stati abbandonati i rifiuti, siccome concessionaria della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle autostrade di proprietà dello Stato, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 143/1994, per cui “1. L’Ente provvede a: a) gestire le strade e le autostrade di proprietà dello Stato nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria”. Tali doverosi compiti si estendono altresì alle pertinenze stradali ai sensi dell’art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 285/1992 (“Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio”), tra cui rientrano, come pertinenze di esercizio, anche le aree sottostanti i viadotti stradali. Sulla base di tali premesse, le aree in questione, in cui è stata accertata la presenza dei rifiuti oggetto dell’ordinanza di rimozione, essendo poste al di sotto del viadotto del tratto stradale gestito dall’ANAS, costituiscono “pertinenze di esercizio”. In attuazione del D.P.C.M. 20 febbraio 2018, l’intera SS 162 NC “Asse Mediano” era stata riconsegnata dalla Città Metropolitana di Napoli all’ANAS S.p.a., con la espressa precisazione che l’avvenuta consegna doveva ritenersi comprensiva anche delle aree sottostanti il viadotto stradale; consegna accettata dall’Anas “nello stato di fatto” all’epoca esistente, senza che fosse rilevata la presenza dei rifiuti oggetto dell’impugnato ordine di rimozione (ved. verbale del 21.11.2018). In definitiva, le deduzioni articolate dalla ricorrente non sono idonee a superare le conseguenze derivanti dal descritto quadro normativo (che il Collegio reputa puntuale e univoco) e, pertanto, per esigenti interessi di sicurezza ambientale, del tutto legittimamente il Comune ha imposto all’ente gestore – soggetto a struttura societaria, ma totalmente pubblico e, dunque, istituzionalmente preposto in via immanente alla salvaguardia degli interessi pubblici nell’attività di gestione e manutenzione delle strade statali e delle loro pertinenze – l’eliminazione di una sicura fonte di pericolo per la collettività”.

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