Ancora una volta la giurisprudenza si esprime sugli abusi edilizi effettuati a Grumo Nevano nelle zone territoriali del piano regolatore cosiddette B2 -Sottozona B2 dove non è consentita la realizzazione di nuove volumetrie essendo propriamente detta satura.
Le due sentenze n.3170 e 3171/2018 si riferiscono non ad una ristrutturazione, ma ad un abbattimento e ricostruzione con la realizzazione di un sottotetto di circa 150 metri e la richiesta di ulteriore concessione per il recupero abitativo con il famoso 35%. Il proprietario si era opposto all’ingiunzione di abbattimento e alla mancata concessione, il TAR Campania ha respinto i ricorsi.
“….Ottenere il recupero abitativo del sottotetto sebbene il medesimo fosse stato realizzato in totale difformità rispetto al titolo abilitativo, peraltro in ZTO B Satura – Sottozona B2 ove non è consentita la realizzazione di nuove volumetrie, ai fini della reiezione del ricorso, dunque, può convenirsi con la legittimità del provvedimento impugnato ove l’Amministrazione evidenzia la necessità di uniformarsi a precedente giurisprudenziale di questa Sezione (n.345 del 2011) che, relativamente ad un intervento similare, aveva annullato un Permesso di costruire già rilasciato affermando il principio che su manufatti che integrano gli estremi di una nuova edificazione non possono essere autorizzati ulteriori interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia”. Nella definizione di “ristrutturazione edilizia” sono inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione con identità di volumetria e di sagoma rispetto all’edificio preesistente; la successiva lett.e) classifica come interventi di “nuova costruzione” quelli di “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti”. In base alla normativa statale di principio, quindi, un intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetti la sagoma dell’edificio preesistente – intesa quest’ultima come la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale – configura un intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia. gli interventi riferiti ai sottotetti, infatti, sono da qualificare non già quali mere difformità parziali bensì in termini di variazioni essenziali, in considerazione delle modifiche prospettiche apportate, delle variazioni sotto il profilo strutturale e della sensibile incidenza delle opere funzionali ad assicurare una destinazione ad uso abitativo non prevista dal progetto assentito, con conseguente significativa incidenza anche sul carico urbanistico….”