Gaetano Di Bernardo:“ANCHE QUESTA VOLTA I FATTI, LA LEGGE E LE SENTENZE CI DANNO RAGIONE. SE QUALCUNO PENSA DI FARE IL CLASSICO “COLPO DI MANO” SI SBAGLIA DI GROSSO, SAREMO MOLTO VIGILI ED ATTENTI, ED IMPEDIREMO QUALSIASI SPECULAZIONE CHE SI INTENDE FARE AI DANNI DELLA COMUNITA’”.
La delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 15 settembre 2016, votata da tutta la maggioranza (ad esclusione dell’allora consigliere Arcangelo D’Errico) mentre la minoranza compattamente votò contro, ha di fatto spianato la strada ad eventuali insediamenti di medie strutture commerciali nelle zone F attualmente destinate ad attrezzature collettive, il tutto in totale contrasto con il Piano Regolatore Generale ed in violazione dei limiti inderogabili de D. M. 1444/68 (standard urbanistici).
Quella delibera fu un altro gravissimo errore di questa amministrazione e di questa maggioranza.
Le sentenze di seguito riportate dimostrano che qualsiasi insediamento di supermercati o ipermercati che si intende realizzare in zona F è ILLEGITTIMO in quanto interventi che non sono di interesse collettivo
CONSIGLIO DI STATO SENTENZA N. 4010/2017:
“La norma prevede che la zona F debba essere destinata a “servizi per l’urbanizzazione secondaria”, essendo ivi consentita la realizzazione di “a) asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori; b) attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali amministrative; c) per pubblici esercizi ….. .
Non possono rientrare nelle zone F anche le medie o grandi strutture commerciali private, sebbene inserite in contesti integrati nei quali insistono bar, piccoli negozi, od anche locali adibiti ad uso ricreativo, sportivo o parasanitario. L’esistenza di tali altre attività non vale, del resto, a configurare l’intero centro quale “attrezzatura di interesse comune” fruibile dall’intera collettività poiché, anche a volere considerare la funzionalità delle stesse a garantire il soddisfacimento di bisogni connessi alla sport o alla salute, esse non giustificano il contestuale insediamento di strutture squisitamente commerciali di grandi dimensioni che sfuggono ictu oculi alla nozione di attrezzatura di interesse comune”.
CONSIGLIO DI STATO SENTENZA N. 4025/2017:
“non è possibile ricondurre la realizzazione di un centro commerciale, ancorché integrato con locali destinati a attività sportive, ricreative o parasanitarie, alle finalità infrastrutturali proprie delle attrezzature di interesse comune tipiche delle zone F”.
CONSIGLIO DI STATO SENTENZA N. 4009/2017:
Non possono rientrare nella zona F anche le medie o grandi strutture commerciali private, sebbene inserite in contesti integrati nei quali insistono bar, piccoli negozi, od anche locali adibiti ad uso ricreativo, sportivo o parasanitario. L’esistenza di tali altre attività non vale, del resto, a configurare l’intero centro quale “attrezzatura di interesse comune” fruibile dall’intera collettività poiché, anche a volere considerare la funzionalità delle stesse a garantire il soddisfacimento di bisogni connessi alla sport o alla salute, esse non giustificano il contestuale insediamento di strutture squisitamente commerciali di grandi dimensioni che sfuggono ictu oculi alla nozione di attrezzatura di interesse comune”.
CONSIGLIO DI STATO SENTENZA N. 2578/2012:
“la tesi della compatibilità dei centri commerciali, o comunque delle medie e grandi strutture di vendita con la Zona F si scontra con la ratio della predetta Zona F e la relativa natura di area adibita a servizi per l’urbanizzazione secondaria”.
… “I mercati di quartiere possono considerarsi “pubblici esercizi” rientranti nell’ampia nozione di intervento di urbanizzazione secondaria, ossia strutture commerciali pubbliche adibite al piccolo commercio al minuto di generi alimentari di prima necessità o comunque di uso quotidiano. Non possono però farvisi rientrare anche le medie o grandi strutture commerciali private, sebbene inserite in contesti integrati nei quali insistono bar, piccoli negozi, od anche locali adibiti ad uso ricreativo, sportivo o parasanitario. L’esistenza di tali altre attività non vale, del resto, a configurare l’intero centro quale “attrezzatura di interesse comune” fruibile dall’intera collettività poiché, anche a volere considerare la funzionalità delle stesse a garantire il soddisfacimento di bisogni connessi alla sport o alla salute, esse non giustificano il contestuale insediamento di strutture squisitamente commerciali di grandi dimensioni che sfuggono ictu oculi alla nozione di attrezzatura di interesse comune”.