Dopo la sentenza del TAR che ha bocciato il ricorso, è obbligo politico, morale e di giustizia sociale da parte di tutti gli interessati, fare il punto della situazione per un abuso edilizio che direttamente o indirettamente investe il nostro sindaco Pietro Chiacchio.
Molti cittadini ci hanno pregato di fare il punto della situazione sugli abusi edilizi eccellenti in Zona B, in particolare quello famoso di via Donizetti dove è interessato in maniera diretta o indiretta il sindaco.
Lo chiedono principalmente per una questione di giustizia sociale, di equità nelle procedure da adottare in questi casi, alla luce del fatto che già un manufatto in via Gilioli in Zona B è stato definitivamente acquisito al patrimonio del Comune di Grumo Nevano dopo una serie di ricorsi che non hanno potuto sanare in alcun modo l’abuso fatto in zona satura. E per via Donizzetti forse si profila lo stesso epilogo o con abbattimento e ripristino dei luoghi, atteso che il TAR, lo scorso 6 Dicembre, ha respinto il ricorso e le integrazioni ad esse, quelle integrazioni fatte dopo il blitz della maggioranza in consiglio comunale per sanare le Zone B in termini di distanze tra fabbricati per mero errore emerso dopo “secoli”. Il TAR ha detto di no alla sospensione cautelare, l’intero manufatto non rispetta le distanze oltre ad altre difformità emerse in sede di sopralluogo e verbale da parte dell’Ufficio Tecnico. Una sentenza che fa giustizia anche per quei cittadini che nelle Zone B avevano richiesto ma non hanno potuto costruire nulla e, un epilogo diverso, sarebbe un precedente molto pericoloso che potrebbe innescare dei contenziosi infiniti da parte di chi ha subito il diniego a suo tempo. Nei fatti, quindi, al momento ci troviamo di fronte ad una situazione probabilmente insanabile. Non sappiamo se è stato fatto o meno il ricorso al Consiglio di Stato ma nel frattempo occorre verificare se le sentenza e la tempistica viene rispettata dagli uffici nelle obbligatorie azioni conseguenziali, atteso che è stato respinto la sospensione del provvedimento di ripristino dei luoghi. Ecco la sentenza