Grumo Nevano, “ESPLOSIVA” INTERROGAZIONE SUL DEBITO FUORI BILANCIO DI 150000 EURO SPESI PER VIA POLA ANCORA CHIUSA. Informata Procura della Repubblica e ANAC

I Consiglieri comunali Avv. Gaetano Di Bernardo, Tammaro Faccenda e Tammaro Chiacchio hanno presentato una “esplosiva” interrogazione sui lavori di Via Pola ancora chiusa dopo aver speso oltre 150.000 euro da pagare come debito fuori bilancio: FUORI LA VERITA’

Alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Napoli Nord

Piazza Trieste e Trento Castello Aragonese -81031- Aversa (CE)

All’Autorità Nazionale Anticorruzione 

Area Vigilanza Via Marco Minghetti, 10,  c/o Galleria Sciarra 00187 ROMA

Al   Sindaco del Comune di Grumo  Nevano Dr. Pietro Chiacchio

All’ Assessore ai LL.PP. Arch. Antonio Chiacchio

All’ Assessore all’Ecologia e Manutenzione Sig. Mario Lamanna

p.c. Presidente del Consiglio Comunale Sig. Angelo Rennella

Segretario Generale

 

 

Oggetto: Lavori di somma urgenza in via Pola del 29/10/2015. Interrogazione Consiliare (art. 11 dello Statuto Comunale, art. 22 del Regolamento del Consiglio Comunale). 

Premesso che:

1)   A seguito delle precipitazioni meteoriche del 29 ottobre 2015, in via Pola si verificava la presenza di una voragine nella sede stradale ed il dissesto della muratura di un fabbricato adiacente. Tale circostanza indusse l’ufficio tecnico ad affidare alla ditta Gruppo Capasso Srl solo i seguenti lavori di somma urgenza (verbale prot. N. 206/VI del 29/10/2015): a) recinzione dell’area interessata dallo sprofondamento; b) messa in sicurezza dei luoghi, con particolare riferimento all’abbattimento delle parti murarie sconnesse e alla pavimentazione stradale ancora pericolante, nonché alla canalizzazione diretta nella rete fognante comunale delle pluviali divelte; c) puntellamento delle parti murarie sconnesse; d) esecuzione di tutte le opere provvisionali necessarie a scongiurare ogni ulteriore pericolo a persone o cose e alla viabilità. Nel predetto verbale non fu quantificato l’importo dei lavori affidati;

2)   Il giorno 6 novembre 2015 (8 giorni dopo l’accaduto) fu approvato il predetto verbale di somma urgenza con determina n. 22/2015 del VI Settore. Nemmeno in tale atto vi è traccia della quantificazione economica dei lavori affidati con verbale del 29/10/2015, ne vi è alcun riferimento alla perizia giustificativa degli stessi, il tutto in spregio dell’art. 176, comma 4, del d.P.R. n. 207/2010, che invece impone che tale adempimenti avvengano entro 10 giorni dall’affidamento dei lavori al fine di consentire alla stazione appaltante la loro approvazione e di provvedere alla copertura economica della spesa. Nella predetta determina 22/2015 si da solamente atto che “la somma necessaria per l’esecuzione dei lavori a farsi sarà preventivata successivamente”, senza specificare quando e come;

3)   Il giorno 19/11/2015 (21 giorni dopo l’accaduto) con nota prot. 225/VI sett. indirizzata al Sindaco, all’Ass. ai LL. PP., all’Ass. alla Manutenzione, e al Segretario Comunale, l’ufficio competente invia una relazione nella quale si legge testualmente: “ … di intesa con l’assessore ai LL.PP. arch. Antonio Chiacchio e con l’amministrazione tutta, al fine di snellire al massimo le procedure e l’avanzamento dei lavori e sulla scorta delle valutazioni espresse dai consulenti incaricati dalla predetta impresa, si è giunti alla determinazione di estendere le indagini e quindi far eseguire dalla medesima ditta già operante con VSU, anche la:

  • verifica delle cause che hanno provocato lo sprofondamento della sede stradale a mezzo di saggi, trivellazioni e accertamenti con adeguati automezzi ed attrezzature;
  • esecuzione di adeguate opere di consolidamento in fondazione dei fabbricati, per la successiva verifica del sottosuolo;
  • esecuzione di tutte le opere ed interventi necessari per il ripristino dei luoghi interessati”;

In detta comunicazione si legge ancora che “ … sarà cura di questo Settore redigere apposita perizia giustificativa dei lavori a farsi contenendo la spesa nei limiti consentiti dalle norme vigenti in materia di LL.PP. … “, quindi nemmeno in tale nota dell’ufficio manutenzione vi è traccia della quantificazione dei lavori, né di quelli affidati il giorno 29/10/2015, né di quelli successivi affidati proprio il giorno 19/11/2015, e pertanto resta violato il predetto art. 176, comma 4, del d.P.R. n. 207/2010;

4)   Il 25 novembre 2015 (27 giorni dopo l’accaduto) con determina del VI Settore n. 24/2015 vi è la sola presa d’atto dell’ulteriore affidamento di lavori, senza (ancora) la quantificazione degli stessi e senza la consuntivazione di quelli affidati con il precedente verbale del 29/10/2015;

5)   Il giorno 27/11/2015 (29 giorni dopo l’accaduto) è stato redatto un primo computo estimativo dei lavori (ancora in corso) per l’ammontare di € 182’094,45 di cui € 21’358,88 per costi della manodopera non soggetti a ribasso. Tale computo è stato sottoscritto dall’impresa affidataria il giorno 30/11/2015 (32 giorni dopo l’accaduto) con l’applicazione del ribasso del 13% e per un totale di € 161’198,82 oltre IVA;

6)   In data 10/12/2015 (42 giorni dopo l’accaduto) con nota fax 255/VI sett. l’ufficio tecnico manutentivo     comunicava al gestore del servizio idrico integrato (Acquedotti scpa) che “ … DALLE RISULTANZE EMERSE DALLA DOCUMENTAZIONI IN ATTI (con particolare riferimento alle indagini eseguite da tecnici incaricati dall’impresa esecutrice), RISULTA CHE LO SPROFONDAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA POLA ED IL CONSEGUENTE CROLLO DI PARTE DEI FABBRICATI ADIACENTI, VA ANALITICAMENTE ATTRIBUITO AD UNA COPIOSA PERDITA DELLA RETE FOGNARIA IVI PRESENTE. IN PARTICOLARE L’EVENTO E’ STATO CAUSATO DAL CEDIMENTO DEL POZZETTO DI ISPEZIONE A SERVIZIO DELLA RETE FOGNARIA, A CAUSA DELLA FUORIUSCITA DI LIQUAMI”. Con la stessa nota il predetto ufficio chiede l’intervento ad horas di Acquedotti scpa, per quanto di sua competenza, per il prosieguo delle operazioni di messa in sicurezza ed il ripristino dei luoghi;

7)   Con nota prot. 14690 del 16/12/2015 (48 giorni dopo l’accaduto), Acquedotti scpa declina ogni sua responsabilità contraddicendo quanto affermato dall’ufficio manutenzione ed afferma che “ … non è certamente il pozzetto d’ispezione ad aver determinato il cedimento stradale, ma è vero l’esatto contrario, … è stato il cedimento del sottofondo stradale a determinate lo sprofondamento del pozzetto”;

8)   Con nota prot. 14718 del 16/12/2015 l’ufficio manutenzione si limita a prendere atto della tesi giustificativa di Acquedotti scpa rinviando ad “… una più accurata definizione delle eventuali cause e/o responsabilità che hanno determinato il dissesto di che trattasi, …”;

9)   Con nota prot. 14800 del 17/12/2015 (49 giorni dopo l’accaduto) l’ufficio manutenzione riscontrava la richiesta prot. 14771 pari data dell’Ass. Antonio Chiacchio (che aveva autorizzato il prosieguo dei lavori), in essa si legge:

  • la ditta incaricata, avvalendosi di consulenti tecnici eseguiva opportuni e necessarie indagini per individuare eventuali cavità nel sottosuolo e ricercare le cause che avevano provocato tale situazione ma in considerazione dell’evolversi dell’evento e compiere ulteriori accertamenti, si rendeva necessario e urgente eseguire ulteriori opere per mettere in sicurezza i luoghi e l’area circostante per garantire l’accesso alle aree, senza rischio, da parte degli operatori. …”;
  • “fu incaricata la Soc. Gruppo Capasso s.r.l. ad eseguire adeguate ed ulteriori opere di consolidamento in fondazione per la successiva verifica del sottosuolo e del rispristino dei luoghi”;
  • “Durante le operazioni furono riscontrate anomalie sulla rete fognaria, in particolare il cedimento di un pozzetto d’ispezione posto al centro di via Pola”;
  • “… tali anomalie furono, a parere dello scrivente, furono evidenziate genericamente e frettolosamente dai tecnici incaricati, …”;
  • “ … il sottoscritto avrebbe relazionato ad ultimazione dei lavori con proprie valutazioni tecniche anche in merito alle probabili cause che hanno potuto determinare tale evento, certamente da imputare, comunque, ad una circostanza di carattere eccezionale ed accidentale.”

10)  Con nota prot. 7141 del 22/06/2016 il Segretario Comunale ha certificato la presenza di un debito fuori bilancio riguardante lavori di somma urgenza per lo sprofondamento della sede stradale di via Pola, eseguiti dalla Soc. Gruppo Capasso s.r.l. dell’importo complessivo al conto finale dei lavori di € 151’848.92, comprensivo di IVA al 10%. Tale importo sarebbe scaturito dalla contabilità finale dei lavori trasmessa con nota prot. n. 72/VI Sett. del 19/04/2016 (173 giorni dopo l’accaduto)

Letti gli articoli 175 e 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Considerato che ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. n. 207/ 2010 gli interventi di “somma urgenza” sono quelli strettamente necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, mentre gli eventuali lavori a “corredo” devono essere affidati con le usuali procedure consentite dal codice (cfr. Deliberazione  ANAC n. 55, Adunanza del  16 maggio 2012)

Atteso che nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 27 luglio u.s. l’Assessore Antonio Chiacchio non è stato in grado di fornire al Consiglio le richieste delucidazioni sulla questione di che trattasi

tutto ciò premesso

i sottoscritti Consiglieri Comunali, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto Comunale e dell’art. 22 del Regolamento del Consiglio Comunale, interrogano il Sindaco, l’Assessore ai Lavori Pubblici e l’Assessore alla Manutenzione chiedendo di conoscere:

  1. per quale motivo non è stata inviata all’Amministrazione Comunale, entro il termine di 10 giorni dall’affidamento dei lavori di somma urgenza del 29/10/2015, la dovuta perizia giustificativa degli stessi e la loro quantificazione economica, così come impone l’art. 176, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010;
  2. per quale motivo i lavori sono stati “preventivati successivamente” alla loro esecuzione, e quali sono state le cause che hanno impedito la loro quantificazione economica all’atto dell’affidamento o nei successivi 10 giorni;
  3. per quale motivo nei due verbali di affidamento lavori (29/10/2015 e 19/11/2015) non è stato indicato l’importo dei lavori a farsi così come prevede la legge e così come avvenuto nell’analogo caso dei lavori di messa in sicurezza della voragine di via San Domenico del 22/10/2015 (affidati sempre alla Gruppo Capasso S.r.l.), per il quale l’importo dei lavori affidati fu stabilito, e concordato con l’affidatario, già in sede di redazione del verbale di somma urgenza (prot. 12227 del 22/10/2015);
  4. per quale motivo l’Amministrazione Comunale non ha richiesto al competente ufficio comunale, nei tempi prescritti dalla legge, la dovuta documentazione di cui al predetto art. 176 del D.P.R. 207/2010;
  5. per quale motivo l’Amministrazione Comunale non ha richiesto al competente ufficio manutenzione una specifica relazione circa l’accertamento del responsabile civile dei danni derivanti dalla voragine e le cause che l’hanno provocata, così come il responsabile del VI Settore si era impegnato a fare nella nota prot. 14800 del 17/12/2015;
  6. per quale motivo, cessate le condizioni di somma urgenza con l’avvenuta esecuzione dei lavori di cui al verbale del 29/10/2105, che prevedevano esplicitamente, tra l’altro, proprio “l’esecuzione di tutte le opere provvisionali necessarie a scongiurare ogni ulteriore pericolo a persone o cose e alla viabilità”, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di “dover snellire al massimo le procedure e l’avanzamento dei lavori” autorizzando il prosieguo dei lavori ritenendoli impropriamente ancora di somma urgenza (cfr. verbale del 19/11/2015), ed omettendo di attivare le procedure di cui all’art. 175 del D.P.R. 207/2010, che per i lavori “urgenti” prevede tassativamente la redazione di un apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo (comma 1), ed ancora prevede che detto verbale sia trasmesso alla stazione appaltante, unitamente ad perizia estimativa, per la copertura della spesa e l’autorizzazione dei lavori (comma 2);
  7. quale atto ufficiale è stato adottato dall’Ente per certificare l’impossibilità di proseguire i lavori esperendo una normale gara d’appalto, atteso che le condizioni di pericolo sarebbero dovuto cessare una volta eseguiti i lavori di cui al verbale del 29/10/2015;
  8. da quale atto si evincono le valutazioni espresse dai consulenti incaricati dall’impresa esecutrice, per le quali l’Amministrazione è giunta alla determinazione di far eseguire ulteriori lavori all’impresa affidataria, e soprattutto a che titolo sono state espresse tale valutazioni e con quale atto sono state ufficialmente fatte proprie dall’Ente, oppure, in alternativa con quale atto sono stati preventivamente approvati i lavori eccedenti quelli del verbale di somma urgenza;
  9. quali sono gli atti da cui risulterebbe una responsabilità in capo ad Acquedotti scpa così come dichiarato nella nota di contestazione dell’ufficio manutenzione del 10/12/2015, perché tale nota è stata inviata al gestore del servizio idrico integrato solo 42 giorni dopo il verificarsi della voragine contestata, e per quale motivo lo stesso ufficio manutenzione, dopo solo 6 giorni, pur non avendo ancora redatto alcuna perizia, esclude ogni responsabilità dell’Acquedotto scpa;
  10. per quale motivo l’ufficio manutenzione ritiene “frettolose” le valutazioni dei tecnici incaricati dalla ditta esecutrice quando queste indicherebbero responsabilità del gestore del servizio idrico integrato, mentre le ritiene attendibili quando ravvisano la necessità di eseguire costose opere in cemento armato per il consolidamento del sottosuolo;
  11. con quale atto è stato approvato e validato il progetto delle opere di consolidamento a mezzo di pali in cemento armato (se esiste) e quali sono gli estremi della trasmissione al Genio Civile di detto progetto;
  12. per quale motivo l’importo finale dei lavori ammonta a € 151’848.92, comprensivo di IVA al 10%, mentre in data 27/11/2015 detto importo ammontava a € 161’198,82 oltre IVA, così come concordato con l’impresa affidataria;
  13. per quale motivo la nota del VI Settore (Ufficio Manutenzione) del 19/11/2015 inviata al Sindaco, all’Ass. LL.PP. e all’Ass. Ecologia – Manutenzione, reca lo stesso numero di protocollo (225/VI) della nota inviata in pari data alla Gruppo Capasso S.r.l., con la quale si autorizzava il prosieguo dei lavori oltre quelli già affidati con verbale del 29/10/2015;
  14. per quale motivo i lavori, sebbene consuntivati, non sono ancora ultimati e la strada non è ancora usufruibile dai cittadini;
  15. se è stata acquisita formalmente agli atti dell’Ente, idonea documentazione comprovante l’effettiva qualità e quantità di tutti i lavori eseguiti. In caso affermativo se ne chiede ufficialmente copia conforme;
  16. il nominativo e/o la ragione sociale del responsabile civile dei danni prodotti dalla voragine di via Pola, e nel caso di soggetto diverso dal Comune di Grumo Nevano, quali atti sono stati approvati dall’Ente per il risarcimento dei danni.

I sottoscritti Consiglieri Comunali chiedono inoltre che alla presente sia data risposta scritta nei termini stabiliti dal regolamento del Consiglio Comunale.

Si trasmette la presente interrogazione consiliare all’Area Vigilanza dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ed Procura della Repubblica c/o Tribunale di Napoli Nord per gli eventuali seguiti di competenza.  

Grumo Nevano, 15/09/2016

I Consiglieri Comunali

Avv. Gaetano Di Bernardo, Tammaro Faccenda e Tammaro Chiacchio