Continua senza fine la vicenda relativa alla costruzione dei 48 alloggi con i cantieri fermi dopo aver speso già oltre un milione di euro. A MARGINE LA RETTIFICA CHIESTA DALLA INTERFIN LAVORI SPA A QUESTO NOSTRO ARTICOLO
Arriva la sentenza del Consiglio di Stato che accoglie l’appello della Fontana Costruzioni spa. Adesso in molti si domandano cosa accadrà sul futuro di questa opera che sembra non avere mai fine. Ecco il testo integrale
N. 02720/2016REG.PROV.COLL.
N. 05142/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 5142 del 2014, proposto da:
Fontana Costruzioni s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Antimo Giaccio e Francesco Liguori, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Cantore in Roma, via Valle Scrivia, n. 8;
contro
Comune di Grumo Nevano, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaello Capunzo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;
nei confronti di
Interfin Lavori s.p.a, in proprio ed in qualità di capogruppo Ati, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Giangiacomo Allodi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Claudia De Curtis in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 142;
Ati-Metoda Spa, Opus Costruzioni Spa, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE I n. 01353/2014, resa tra le parti, con le parti, concernente l’affidamento di lavori pubblici per la progettazione e gestione di 48 alloggi a canone sostenibile di una struttura collettiva sociale – ris.danni.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Grumo Nevano e di Interfin Lavori S.p.a. in proprio ed in qualità di Capogruppo Ati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 maggio 2016 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Biamonte, su delega dichiarata dell’avv. Antimo Giaccio, Francesco Liguori, Michele Perrone, su delega dell’avv. Raffaello Capunzo, e Giangiacomo Allodi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Fontana Costruzioni s.p.a. ha impugnato l’aggiudicazione definitiva (det. n. 45 del 2 settembre 2013) dell’affidamento della progettazione, realizzazione e gestione di 48 alloggi a canone sostenibile all’ATI costituenda tra Interfin s.p.a. e la Metoda s.p.a. disposta dal Comune di Grumo Nevano all’esito della procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’importo complessivo pari ad euro 6.111.783,58.
Cumulativamente ha proposto domanda di risarcimento danni.
Premesso di essersi classificata al terzo posto nella graduatoria conclusiva ha dedotto che le imprese concorrenti che la precedevano in graduatoria avrebbero dovuto essere escluse dalla gara, essendo venuti meno in corso di gara i rispettivi requisiti di qualificazione; ha lamentato poi la violazione dell’art. 38, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006 in assenza della dichiarazione da parte del socio di maggioranza di Interfin s.p.a. sul possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il difetto di motivazione e l’irragionevolezza dei punteggi attribuiti dalla commissione di gara alle offerte ed alle proposte migliorative presentate dalla imprese concorrenti che la precedevano.
Si sono costituiti giudizio il Comune di Grumo Nevano, Interfin s.p.a e Metoda s.p.a. che, a loro volta, hanno spiegato ricorso incidentale avverso l’ammissione alla gara della ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 48,75, 76 e 93 del d.lgs. n. 163 del 2006.
Anche Opus Costruzioni s.p..a, seconda classificata, si è costituita in giudizio ed ha proposto ricorso incidentale, deducendo l’illegittima ammissione alla procedura dell’impresa ricorrente.
2.- Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, Napoli, sez. I, con la sentenza segnata in epigrafe ha accolto il ricorso incidentale presentato dall’ATI Interfin s.p.a.(prima graduata) ed ha dichiarato inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso principale proposto da Fontana costruzioni s.p.a. e quello incidentale proposto da Opus Costruzioni s.p.a. (seconda graduata)
In particolare il tribunale ha ritenuto fondata la censura con la quale era stato sostenuto che la ricorrente principale “doveva essere esclusa dalla gara avendo presentato un’offerta tecnica sostanzialmente difforme rispetto alle prescrizioni contenute nella lex specialis, poiché “i fabbricati progettati da Fontana Costruzioni s.p.a. contenendo una inammissibile variazione delle linee fondamentali del progetto base , compromettono la conformità urbanistica”.
3. Appella la predetta sentenza Fontana Costruzioni s.p.a., sostenendo innanzitutto che il ricorso incidentale accolto non aveva natura escludente e non poteva essere perciò esaminato prima del ricorso principale; contestando decisamente poi, per un verso, che il suo progetto fosse difforme da quello posto in gara e rilevando, per altro verso, che le lievi modifiche progettuale non erano sostanziali ed in ogni caso avrebbero potuto essere accettate dall’amministrazione comunale anche agli eventuali fini dell’adozione di una variante al piano regolatore (possibilità ammessa dallo stesso bando di gara); sono stati riproposti infine i motivi di censura spiegati con il ricorso di primo grado.
Resistono al gravame il Comune di Grumo Nevano e Interfin lavori s.p.a. in proprio e in qualità di capogruppo dell’ATI costituita con Metoda s.p.a.
Illustrate dalle parti le proprie rispettive tesi difensive con apposite memoria, alla pubblica udienza del 5.05.2016 la causa, su richiesta delle parti, è trattenuta in decisione.
E’ da precisare che nel corso della predetta udienza di trattazione il difensore dell’appellante ha chiesto di depositare documentazione relativa all’aprovazione del progetto proposto dalla contro interessata aggiudicataria, anch’esso a suo avviso difforme da quello posto a base della gara; le controparti si sono opposte.
Il difensore dell’appellante ha allora insistito sulla difformità anche del progetto della contro interessata rispetto a quello posto in gara, chiedendo che sul punto, se rilevante, sia disposta apposita attività istruttoria, ai fini dell’acquisizione della relativa documentazione.
DIRITTO
4.- Fontana Costruzioni s.p.a. lamenta innanzitutto l’errore di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure laddove, anziché esaminare preventivamente il ricorso principale, hanno proceduto all’esame del ricorso incidentale, ritenendo erroneamente di carattere escludente.
Il motivo è fondato.
Va in proposito richiamato il principio stabilito da Cons.Stato, ad,plen. 25 febbraio 2015, n. 9, a mente del quale, in parziale adesione alla pronuncia della Corte di Giustizia 4 luglio 2013, causa C-100/12, nel giudizio di primo grado, avente ad oggetto procedure di gara, il ricorso incidentale non va esaminato prima del ricorso principale allorquando non presenti carattere escludente, che si ricollega alla contestazione delle valutazioni ed operazioni di gara concernenti la fase della verifica della regolare partecipazione alla procedura del ricorrente principale.
Sennonchè nel caso di specie il motivo dedotto con il ricorso incidentale, esaminato preliminarmente ed accolto dal tribunale, non può essere considerato di natura escludente, avendo ad oggetto non già questioni attinenti alla fase di ammissione alla gara o alla regolare partecipazione del candidato ricorrente principale alla gara, quanto piuttosto alla conformità delle opere progettate dall’impresa rispetto alla pianificazione urbanistica dell’area d’insediamento degli edifici, questioni che evidentemente attengono alla fase della valutazione dell’offerta tecnica e che in ogni caso non attengono ad una fase del procedimento di gara precedente a quelle cui si riferiscono le censure sollevate con il ricorso principale.
5, Alla fondatezza del predetto motivo di gravame consegue pertanto la riforma della sentenza impugnata e l’esame dei motivi di censura sollevati dalla ricorrente principale, oggi appellante, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, puntualmente riproposti in appello.
5.1.- Col primo motivo è stata lamentata la mancata esclusione dell’ATI aggiudicataria per carenza in capo alla mandante Metoda s.p.a. dell’attestazione SOA OG 1, classifica III, nel periodo ricompreso tra il 5.12 2012 e 22.02.2013.
Il motivo è infondato.
Come emerge dalla documentazione in atti, Metoda s.p.a ha presentato nella documentazione a corredo dell’offerta il certificato UNISOA del 29.11.2012 rilasciato ai sensi del d.P.R. n. 34/2000 per la categoria OG11, classifica IV, con scadenza 22.10.2014.
In pari tempo l’impresa ha conseguito in data 29.11.2012 l’attestazione emessa ai sensi del d.P.R. n. 207 del 2010 comprovante il possesso delle categorie OG10 classifica III, OS19 classifica IV e OS30 classifica IV, anch’essa con scadenza 22.10.2014.
Un duplice e concorrente ordine di attestazioni che si giustifica in ragione della fase transitoria intercorsa fra il pregresso regime del sistema d’attestazioni SOA e quello nuovo di cui al d.P.R. 207/2010.
In ogni caso il 22.02.2013 l’impresa mandataria ha conseguito il nuovo attestato n.5537/31/00 che, senza soluzione di continuità, ha accorpato i due certificati, smentendo in fatto la censura all’esame.
5.1.- Col secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 38 del d.lgs.n. 163 del 20016, per l’omessa presentazione da parte del socio di maggioranza di Interfin s.p.a., mandante dell’ATI, della dichiarazione del socio di maggioranza sul possesso dei requisiti di moralità professionale.
Il motivo è infondato.
La lex specialis di gara ha elencato i soggetti tenuti alla dichiarazione in questione, non prevedendo affatto fra di essi il socio di maggioranza della compagine sociale: l’art. 6 del disciplinare e l’art. 19 del bando, relativo ai modelli forniti dalla stazione appaltante da compilare a cura delle imprese partecipanti alla gara, coerentemente hanno circoscritto l’obbligo dichiarativo ai titolari di cariche sociali (anche cessati), senza includervi il socio di maggioranza.
Il quale, va sottolineato, ha comunque versato in causa la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di moralità professionale.
5.3.- Col terzo motivo la ricorrente, oggi appellante si era doluta del fatto che la stazione appaltante non aveva verificato l’assenza in capo alla mandante Metoda s.p.a dell’abilitazione richiesta per la realizzazione degli impianti di riscaldamento , idrici, distribuzione gas, sollevamento ascensori ed antincendio.
Sennonché tale abilitazione, come recita l’art. 7 del bando, attiene alla fase d’esecuzione delle prestazioni e conseguente anche la eventuale carenza non costituisce causa d’esclusione dalla gara.
Aggiungasi che l’impresa si è riservata la facoltà di subappaltare le opere relative alla posa in opera degli impianti tecnologici, elettrici ed idrici; senza per questo incorrere, contrariamente a quanto suppone l’appellante, in alcuna violazione comportante l’esclusione, atteso l’orientamento giurisprudenziale, qui condiviso a cui va data continuità, che ascrive l’identificazione del subappaltatore e la verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal bando alla fase dell’esecuzione dell’appalto (in termini, da ultimo, Cons. Stato, ad. plen., 2 novembre 2015 n. 9).
6.- Sulla scorta delle osservazioni svolte il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era infondato e andava respinto.
7. A ciò consegue anche la declaratoria di improcedibilità di entrambi i ricorsi incidentali proposti in primo grado.
In ogni caso, per mera completezza, è appena il caso di aggiungere che quello (erroneamente esaminato in via preliminare dai giudici di prime cure) proposto dall’ATI Interfin era comunque fondato, non potendo ragionevolmente dubitarsi della effettiva difformità, quanto a localizzazione e distanza, degli edifici progettati dall’appellante rispetto al progetto posto a base di gara.
Infatti, per quel che qui più rileva, la traslazione dei manufatti operata dal progetto presentato dall’appellante ha quale immediata conseguenza l’edificazione dei complessi condominiali al di fuori del perimetro dell’area a ciò destinata dallo strumento urbanistico attuativo appositamente approvato dal Comune.
Significativamente l’art. 5, lett. a) del bando di gara stabiliva che la progettazione esecutiva avrebbe dovuto essere redatta “conformemente al progetto definitivo approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 2 marzo 2012”, ossia al progetto approvato mediante l’adozione, prima, e l’approvazione, poi, del piano urbanistico attuativo.
La conformità urbanistica delle opere era condizione necessaria per valutare positivamente il progetto esecutivo con la conseguenza che nessun punteggio avrebbe dovuto essere attribuito al progetto presentato dall’appellante.
8. Le conclusioni così raggiunte rendono irrilevante le questioni prospettate dall’appellante nel corso dell’udienza di trattazione, non ravvisandosi alcuna necessità di specifica attività istruttoria ufficiosa.
9. Conclusivamente l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso principale e devono essere dichiarati improcedibili i ricorsi incidentali di primo grado.
La peculiarità della controversia la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente accoglie l’appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado e dichiara improcedibili i ricorso incidentali di primo grado.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli, Presidente
Claudio Contessa, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA |
Il 21/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
LA RETTIFICA